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Tutta la normativa
I testi dei principali provvedimenti normativi che regolano la nautica da diporto in Italia
Riepilogo sintetico degli adempimenti e delle scadenze annuali
DOCUMENTI
L'impossessamento di reperti archeologici ritrovati in mare
Sentenza 2002/3239 del Consiglio di Stato su portualità turistica e demanio marittimo Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE Testo coordinato della legge sulla navigazione da diporto Riconosciuto l'uso del VHF palmare a bordo Un po' di chiarezza sulla direttiva 94/25/CE FACSIMILE
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Licenza di esercizio provvisoria RTF Dichiarazioni sostitutive delle ordinarie certificazioni
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ACQUISTO ALL'ESTERO DI IMBARCAZIONIA decorrere dal 17 giugno 1998 le unità di nuova costruzione, per essere commercializzate in ambito comunitario, devono riportare il marchio “CE". La regola è valida sia per le unità costruite nei Paesi dell'Unione Europea sia in quelli terzi.L'acquisto di beni intra-comunitari è regolato dalla legge 29.10.1993, n. 427, sulla disciplina dell’IVA in accordo con le direttive CEE. La normativa prevede modalità diverse di pagamento dell’imposta, a seconda che le unità siano nuove o usate; nel primo caso, l'IVA, va pagata al Paese di importazione, nel secondo va corrisposta al Paese di esportazione. Per la compravendita tra privati cittadini dell'Unione Europea il pagamento dell'IVA non è previsto. Per un’unità ceduta da un soggetto extra-comunitario ad un italiano, l’importazione è regolarizzata mediante il pagamento alla dogana dell’IVA del 20% e degli altri eventuali diritti doganali. Per l'iscrizione nei registri delle unità provenienti dall'estero (sia che appartengano ai Paesi dell'Unione europea che a Terzi), il titolo di proprietà può essere costituito dal "Bill of sale", equivalente ad una scrittura privata autenticata, che va legalizzata dall'Autorità Consolare (salvo che non sia previsto lo status della reciprocità; per i Paesi dell'Unione Europea la legalizzazione è stata soppressa dalla legge 106\1990), tradotto in lingua italiana e registrato. Il titolo deve essere accompagnato dalla dichiarazione di cancellazione dal registro estero, anch’esso tradotto in lingua italiana da interpreti autorizzati, oppure da una dichiarazione dell'Autorità Governativa di bandiera che attesti che per l'unità oggetto della vendita la legislazione dello Stato non richiede l'iscrizione nei registri, come potrebbe essere per un natante. Per coloro che intendono trasferire nei registri nazionali la propria barca, iscritta nei Paesi dell’U.E., il codice della nautica prevede delle semplificazioni: il titolo di proprietà e la documentazione di idoneità tecnica possono essere sostituiti dal certificato di cancellazione dal registro di provenienza, a condizione che risultino le complete generalità del proprietario e i dati tecnici dell’unità. |
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