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Tutta la normativa
I testi dei principali provvedimenti normativi che regolano la nautica da diporto in Italia
Riepilogo sintetico degli adempimenti e delle scadenze annuali
DOCUMENTI
L'impossessamento di reperti archeologici ritrovati in mare
Sentenza 2002/3239 del Consiglio di Stato su portualità turistica e demanio marittimo Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE Testo coordinato della legge sulla navigazione da diporto Riconosciuto l'uso del VHF palmare a bordo Un po' di chiarezza sulla direttiva 94/25/CE FACSIMILE
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Licenza di esercizio provvisoria RTF Dichiarazioni sostitutive delle ordinarie certificazioni
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DEFINIZIONI, ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E PERDITA DI POSSESSOLe unità da diporto, secondo i principi enunciati dal codice della nautica, si suddividono in natanti, imbarcazioni e navi da diporto. Il codice ha soppresso la distinzione delle unità da diporto, in relazione al mezzo di propulsione, accorpandole in un'unica categoria, peraltro non specificatamente definita. Anche se in pratica non accade nulla, dal punto di vista giuridico, non avremo più le unità a motore, quelle a vela con motore ausiliario o motovelieri, ma semplicemente unità da diporto. Inoltre la lunghezza dei natanti a motore è stata aumentata allineandola a quelli a vela. La novella interesserà, nel futuro, anche le patenti nautiche, ma nel frattempo, in attesa del regolamento di attuazione al codice della nautica si continua ad applicare la vigente normativa.In relazione alla lunghezza, misurata secondo gli standard armonizzati, si definiscono:
Natanti: le unità (sia a vela che a motore) di lunghezza pari o inferiore a 10,00 m.;
Iscrizione nei Registri Per le unità di lunghezza fino a 10 metri (natanti) l'iscrizione è facoltativa, tuttavia una volta iscritti nei registri rientrano nella categoria delle imbarcazioni assumendone il relativo regime giuridico. Il procedimento di iscrizione è stato semplificato. L'ufficio di iscrizione, accertata la regolarità della documentazione presentata, provvede al rilascio della licenza di navigazione (su un nuovo modello) con annesso il certificato di sicurezza che abilita l'unità alla navigazione in relazione alla categoria di progettazione (per le unità CE) ovvero in base al certificato di idoneità rilasciato da un organismo notificato (per le unità non-CE). Per dar modo all'utente di utilizzare subito la barca, l'Ufficio, sulla base della domanda di iscrizione, di copia della fattura (non autenticata), correlata dalle dichiarazioni di conformità, di potenza del motore, di assunzione di responsabilità relativa all'impiego dell'unità, nonché delle ricevute di pagamento dei tributi e bolli (che complessivamente non superano i 100 Euro), rilascia (entro il termine di 20 gg.) procede all'immatricolazione ed al rilascio della licenza di navigazione provvisoria, avente la validità di sei mesi unitamente al certificato di sicurezza. Entro tale termine, l'intestatario della fattura deve presentare un regolare titolo di proprietà (la fattura, anche se autenticata e registrata, per ora non è valida, ma il regolamento al codice la renderà valida), ai fini del rilascio della licenza definitiva. Nel caso che nel termine stabilito non venga presentato il titolo di proprietà l'iscrizione si considera come non come non avvenuta e i documenti provvisori dell'unità vanno restituiti all'ufficio di iscrizione. Vi sono deroghe nel caso in cui il ritardo sia dovuto alla mancata registrazione da parte degli Uffici del Territorio. Con la c.d. liberalizzazione delle professioni (decreto 4 luglio 2006t n. 233) l'autentica delle firme degli atti di compra-vendita può essere effettuata anche presso gli uffici comunali ovvero presso gli sportelli telematici dell'automobilista.
Validità del certificato di sicurezza
Equipaggio a bordo
Smarrimento dei documenti
Cancellazione dai registri
a) per perdita effettiva o presunta (si ha la perdita presunta quando non si hanno più notizie dell'unità da oltre quattro mesi se a motore ovvero otto mesi se a vela);
Perdita di possesso |
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