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Navigando tra le norme
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Tutta la normativa
per navigare sicuri
nei mari italiani

I testi dei principali provvedimenti normativi che regolano la nautica da diporto in Italia

Riepilogo sintetico degli adempimenti e delle scadenze annuali

DOCUMENTI

FACSIMILE

Per altre informazioni consultare la rubrica "Navigando tra le Norme" pubblicata mensilmente nella nostra Rivista. Per lo scambio di opinioni tra gli utenti è disponibile il nostro Forum

Pagina modificata il
2008/02/22 11:42

   GUIDA     NORME 

DEFINIZIONI, ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E PERDITA DI POSSESSO

Le unità da diporto, secondo i principi enunciati dal codice della nautica, si suddividono in natanti, imbarcazioni e navi da diporto. Il codice ha soppresso la distinzione delle unità da diporto, in relazione al mezzo di propulsione, accorpandole in un'unica categoria, peraltro non specificatamente definita. Anche se in pratica non accade nulla, dal punto di vista giuridico, non avremo più le unità a motore, quelle a vela con motore ausiliario o motovelieri, ma semplicemente unità da diporto. Inoltre la lunghezza dei natanti a motore è stata aumentata allineandola a quelli a vela. La novella interesserà, nel futuro, anche le patenti nautiche, ma nel frattempo, in attesa del regolamento di attuazione al codice della nautica si continua ad applicare la vigente normativa.

In relazione alla lunghezza, misurata secondo gli standard armonizzati, si definiscono:

Natanti: le unità (sia a vela che a motore) di lunghezza pari o inferiore a 10,00 m.;
Imbarcazioni: le unità (a vela o a motore) di lunghezza compresa tra m. 10,01 e m. 24,00;
Navi: le unità di lunghezza superiore a m. 24,00.

Iscrizione nei Registri
Le unità di lunghezza superiore ai 10 metri (imbarcazioni - con o senza Marchio CE) devono essere obbligatoriamente iscritte nei Registri delle Imbarcazioni da Diporto( R.I.D) tenuti, dopo la riforma della nautica, dalle Capitanerie di Porto (Comparare), dagli Uffici Circondariali Marittimi (Circomare), nonchè dagli Uffici Provinciali (ex MCTC) autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti con apposito decreto, ancora da emanare. I documenti rilasciati dagli uffici marittimi sono validi anche per la navigazione interna e vicersa. I registri tenuti, in passato, anche dagli Uffici minori (Uffici Locali Marittimi e Delegazioni di Spiaggia) sono stati accentrati presso la sede della Comparare o Circomare da cui dipendono. I proprietari di imbarcazioni già iscritte negli Uffici minori non devono svolgere alcuna formalità amministrativa a seguito del trasferimento dei registri, in quanto l'unità continuerà ad avere gli stessi elementi di individuazione (sigla e n.di iscrizione), ma per lo svolgimento delle relative pratiche dovranno rivolgersi presso l'ufficio in cui sono stati trasferiti i registri.

Per le unità di lunghezza fino a 10 metri (natanti) l'iscrizione è facoltativa, tuttavia una volta iscritti nei registri rientrano nella categoria delle imbarcazioni assumendone il relativo regime giuridico. Il procedimento di iscrizione è stato semplificato. L'ufficio di iscrizione, accertata la regolarità della documentazione presentata, provvede al rilascio della licenza di navigazione (su un nuovo modello) con annesso il certificato di sicurezza che abilita l'unità alla navigazione in relazione alla categoria di progettazione (per le unità CE) ovvero in base al certificato di idoneità rilasciato da un organismo notificato (per le unità non-CE).

Per dar modo all'utente di utilizzare subito la barca, l'Ufficio, sulla base della domanda di iscrizione, di copia della fattura (non autenticata), correlata dalle dichiarazioni di conformità, di potenza del motore, di assunzione di responsabilità relativa all'impiego dell'unità, nonché delle ricevute di pagamento dei tributi e bolli (che complessivamente non superano i 100 Euro), rilascia (entro il termine di 20 gg.) procede all'immatricolazione ed al rilascio della licenza di navigazione provvisoria, avente la validità di sei mesi unitamente al certificato di sicurezza. Entro tale termine, l'intestatario della fattura deve presentare un regolare titolo di proprietà (la fattura, anche se autenticata e registrata, per ora non è valida, ma il regolamento al codice la renderà valida), ai fini del rilascio della licenza definitiva. Nel caso che nel termine stabilito non venga presentato il titolo di proprietà l'iscrizione si considera come non come non avvenuta e i documenti provvisori dell'unità vanno restituiti all'ufficio di iscrizione. Vi sono deroghe nel caso in cui il ritardo sia dovuto alla mancata registrazione da parte degli Uffici del Territorio. Con la c.d. liberalizzazione delle professioni (decreto 4 luglio 2006t n. 233) l'autentica delle firme degli atti di compra-vendita può essere effettuata anche presso gli uffici comunali ovvero presso gli sportelli telematici dell'automobilista.

Validità del certificato di sicurezza
Il codice della nautica non ha modificato la validità del certificato di sicurezza. Per le unità CE di nuova iscrizione, il certificato ha la validità di otto anni se appartenenti alle categorie di progettazione A e B ovvero, per quelle non-CE, abilitate alla navigazione senza alcun limite, e dieci anni per quelle delle categorie C e D oppure, se non-CE, abilitate alla navigazione entro sei miglia dalla costa. Per entrambe le tipologie di unità (CE e non-CE) le successive visite periodiche sono effettuate dopo cinque anni, salvo ovviamente le visite occasionali, in conseguenza di incidenti, sinistri, cambio del motore, ecc.

Equipaggio a bordo
Il codice della nautica, modificando la precedente normativa, rinvia alla responsabilità del conduttore stabilire la composizione e forza minima dell'equipaggio necessario per la navigazione da effettuare, in relazione alle caratteristiche tecniche dell' unità (lunghezza, a vela, a motore) alle condizioni meteo-marine, alla navigazione e alla distanza dalla costa e dai porti sicuri.

Smarrimento dei documenti
Nei casi di smarrimento della licenza il duplicato va richiesto all'ufficio di iscrizione e i relativi documenti (domanda, copia della denuncia di smarrimento e ricevuta di pagamento) possono essere trasmessi anche con mezzi elettronici (fax o e-mail). Nel frattempo, novità di notevole rilevanza della nuova legge, si può continuare a navigare tra i porti nazionali, con la copia della denuncia, che costituisce documento di autorizzazione alla navigazione provvisoria per la durata di 30 giorni. Detto documento però va accompagnato dal certificato di vigenza della copertura assicurativa e dal certificato di sicurezza in corso di validità.

Cancellazione dai registri
L'intestatario dell'unità può richiedere la cancellazione dai registri per i seguenti motivi:

a) per perdita effettiva o presunta (si ha la perdita presunta quando non si hanno più notizie dell'unità da oltre quattro mesi se a motore ovvero otto mesi se a vela);
b) per demolizione;
c) per trasferimento o vendita all'estero;
d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti.

Perdita di possesso
Nei casi di furto dell'unità, il proprietario può richiedere l'annotazione nel registro della perdita di possesso, presentando all'ufficio di iscrizione la denuncia e la licenza di navigazione. Nel caso di ritrovamento, l'interessato richiede al medesimo ufficio l'annotazione del riacquisto del possesso, che provvede al rilascio di una nuova licenza di navigazione.


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