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Tutta la normativa per navigare sicuri nei mari italiani
I testi dei principali provvedimenti normativi che regolano la nautica da diporto in Italia
Riepilogo sintetico degli adempimenti e delle scadenze annuali
DOCUMENTI
FACSIMILE
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Pagina modificata il
2006/04/13 12:05
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Decreto 10 maggio 1996
Gazzetta Ufficiale 11.05.1996 n. 109
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Il Direttore della Divisione Sicurezza della Navigazione
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto ministeriale 1° febbraio 1996 recante, tra
l'altro, la delega per la firma dei provvedimenti conseguenti
all'attuazione del regolamento di sicurezza per la navigazione da
diporto;
VISTO l'art. 23, primo comma, del decreto ministeriale 21 gennaio 1994,
n. 232 "Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto" secondo
il quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione stabilisce, con
proprio decreto, le caratteristiche e i requisiti dei mezzi di
salvataggio;
VISTA la direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, come
modificata, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai dispositivi di protezione individuale;
VISTO il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 con il quale
è stata data attuazione alla predetta direttiva 89/686/CEE;
CONSIDERATO che sono in corso i prescritti adempimenti procedurali per
l'adozione del regolamento che stabilisce le caratteristiche delle
cinture di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità
da diporto;
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni transitorie concernenti la medesima materia;
VISTO il parere espresso dal Ministero dell'Industria, del commercio e
dell'Artigianato con foglio prot. 161798 del 29 aprile 1996 relativo
all'adozione del provvedimento in parola;
Decreta
Art. 1
1. Le cinture di salvataggio e gli aiuti al galleggiamento con marcatura
CE possono essere utilizzati a bordo delle unità da diporto.
Art. 2
1. le cinture di salvataggio devono essere del tipo a
"giubbotto", o a stola adatte alla taglia dell'utilizzatore. In particolare:
a) sono consentiti giubbotti modelli 100 (EN 395), 150 (EN 396), 275 (EN 399);
b) per le persone che svolgono attività sportive o ricreative,
per le quali è obbligatorio indossare permanentemente una cintura
di salvataggio oltre ai modelli di cui alla lettera a) è
consentito anche il modello 50 (EN 393).
2. Considerato che le caratteristiche di impiego delle unità da diporto comportano rotazioni continue di ospiti di taglie diverse e che il ristretto numero delle persone trasportabili rende impossibile un'accettabile dotazione di cinture di salvataggio a percentuali di taglie, sono consentite anche cinture del tipo a stola purché non inferiori a 100 N per gli adulti e non superiore a 60 N per i bambini e i ragazzi.
Art. 3
1. Per i modelli gonfiabili di cinture di salvataggio e di aiuti
al galleggiamento non sono ammessi sistemi di gonfiaggio manuali e/o
orale.
Art. 4
1. Le cinture di salvataggio devono essere provviste di strisce
retroriflettenti.
Art. 5
1. Le cinture di salvataggio di tipo approvato e conformi alla
SOLAS '74 come emendata, possono continuare ad essere utilizzate a bordo
delle unità da diporto.
Art. 6
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana ed entra in vigore dalla data della sua
pubblicazione.
Roma, 10 maggio 1996
Il Direttore della divisione, dirigente superiore
Federico Lasco
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