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Tutta la normativa per navigare sicuri nei mari italiani
I testi dei principali provvedimenti normativi che regolano la nautica da diporto in Italia
Riepilogo sintetico degli adempimenti e delle scadenze annuali
DOCUMENTI
FACSIMILE
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Pagina modificata il
2006/04/13 12:05
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Decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 386
Regolamento recante norme per l'individuazione delle
caratteristiche tecniche ed i requisiti del riflettore radar, da
utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto
Gazzetta Ufficiale 2.11.1999 n. 257
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto l'articolo 5, comma 2, e
l'articolo 21, comma 1, lettera q),
del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, emanato
con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232;
Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche tecniche ed
i requisiti del riflettore radar, da utilizzare esclusivamente sulle
unità da di porto;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della
direttiva 83/189/CEE, modificata con le direttive 88/182/CEE e
94/10/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 21 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 17 aprile 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 4827 del 27 settembre 1999;
Adotta
il seguente regolamento
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "Amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione;
b) "unità da diporto": ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;
c) "riflettore radar": qualsiasi apparecchio passivo progettato per
rafforzare gli echi dei piccoli bersagli radar;
d)"sezione di riflessione": il rapporto moltiplicato 4 tra la
potenza per unità di angolo solido che viene irradiata in una
determinata direzione e la densità di potenza irradiata di un'onda
piatta che da una determinata direzione colpisce un oggetto irradiato;
e) "diagramma polare azimutale": il diagramma polare che pone in
rapporto la sezione di riflessione di un riflettore radar con
l'angolo all'azimut su un asse verticale.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica al riflettore radar e
relativi accessori, destinato esclusivamente alle unità da diporto;
Art. 3
Requisiti
1. Il riflettore radar deve essere conforme al prototipo approvato
dall'Amministrazione.
2. Può essere utilizzato a bordo delle unità da diporto anche un
riflettore radar di tipo approvato per il diporto da uno degli Stati
membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.
Art. 4
Caratteristiche
1. Il riflettore radar deve:
a) essere costruito con materiali di robustezza e qualità adeguate
in modo tale che il riflettore possa conservare le sue proprietà di
riflessione in condizioni ambientali di moto ondoso, vibrazioni,
umidità e variazioni di temperatura prevedibili in mare. Sono
esclusi i materiali in ferro;
b) avere una colorazione altamente visibile con esclusione del nero;
c) soddisfare ai requisiti minimi per tutte le frequenze comprese
tra 9320 e 9500 Mhz;
d) avere una sezione massima di riflessione di almeno 10 m(elevato a 2);
e) avere un diagramma polare azimutale tale che la riflessione su
un angolo di 240(gradi) non sia inferiore a -6 dB in rapporto alla
sezione di riflessione massima. Per nessun angolo superiore ai 10
gradi essa potrà rimanere sotto questo livello. Le misurazioni
vanno riferite al diagramma polare azimutale corrispondente
sull'asse verticale del riflettore con inclinazione non
superiore a più o meno 3(gradi) rispetto alla verticale;
f) avere proprietà di riflessioni tali da permettere alla sezione
di riflessione di rimanere fino ad almeno più o meno 15(gradi)
dall'orizzontale in ogni angolo di inclinazione ed entro un angolo
totale di 240(gradi) al di sopra di -12 dB in rapporto alla sua
sezione di riflessione massima.
Art. 5
Marcatura
1. Ogni riflettore radar deve essere marcato, in modo indelebile e
leggibile, con le seguenti indicazioni:
a) nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;
b) nome o sigla del modello;
c) data di fabbricazione;
d) altezza di installazione consigliata;
e) peso;
f) sezione massima di riflessione;
g) distanza di sicurezza dalle bussole magnetiche;
h) orientamento consigliato per il montaggio;
i) estremi dell'atto di approvazione del prototipo con
dichiarazione di conformità al medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma, 29 settembre 1999
Il Ministro: Treu
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 357
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