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Tutta la normativa per navigare sicuri nei mari italiani
I testi dei principali provvedimenti normativi che regolano la nautica da diporto in Italia
Riepilogo sintetico degli adempimenti e delle scadenze annuali
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FACSIMILE
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2006/04/13 12:05
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Decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 388
Regolamento recante norme per l'individuazione delle
caratteristiche tecniche, i requisiti, le modalità per
l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare
esclusivamente sulle unità da diporto
Gazzetta Ufficiale 2.11.1999 n. 257
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto l'articolo 23, comma 1, lettera c), del regolamento di
sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto
ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232;
Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche tecniche, i
requisiti, le modalità per l'installazione a bordo delle bussole
magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della
direttiva 83/189/CEE, modificata con le direttive 88/182/CEE e
94/10/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 17 aprile 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 4831 del 27 settembre 1999;
Adotta
il seguente regolamento
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "Amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione;
b) "unità da diporto": ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;
c) "bussola magnetica": strumento per l'orientamento, atto a
determinare la direzione del nord magnetico sfruttando l'azione del
campo magnetico terrestre su un ago magnetico.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alla bussola magnetica a
liquido e relativi accessori, destinati alle unità da diporto.
Art. 3
Requisiti
1. Le bussole magnetiche devono essere conformi al prototipo
approvato dall'Amministrazione.
2. Possono essere utilizzate a bordo delle unità da diporto
bussole magnetiche di tipo approvato per il diporto da uno degli
Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.
Art. 4
Caratteristiche
1. Le bussole magnetiche a liquido da utilizzare sulle unità da
diporto devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) essere costruite con materiali idonei all'uso in ambiente marino
e di tipo amagnetico ad eccezione dei magneti che devono essere di
idoneo materiale magnetico con elevata rimanenza e coercività;
b) avere una linea di fede principale, che indichi la direzione
avanti della nave, di larghezza, in corrispondenza della graduazione
della rosa, non superiore all'ampiezza delle linee di divisione del
quadrante e lunghezza tale da consentire la lettura quando il mortaio
è inclinato di 10(gradi) nel caso di sospensione cardanica e di
30(gradi) negli altri casi;
c) nelle bussole di tipo non emisferico il mortaio deve avere
sospensione cardanica con i due assi perpendicolari fra loro con
tolleranze di più o meno 1(grado). I due assi inoltre devono
trovarsi sullo stesso piano con le stesse tolleranze e quello esterno
deve essere orientato secondo la direzione longitudinale della nave;
d) il liquido contenuto nel mortaio deve restare limpido, libero da
bolle e non emulsionarsi nè gelare a temperature comprese fra -30
(gradi)C e +60(gradi)C;
e) il mortaio non deve consentire perdite di liquido o
infiltrazioni d'aria;
f) i vetri, o altri materiali trasparenti, del mortaio devono avere
idonei spessori e caratteristiche;
g) il momento di inerzia dell'equipaggiamento magnetico deve essere
il più possibile uniforme rispetto ai tre assi principali passanti
per il punto di sospensione e deve essere sufficientemente piccolo
per consentire lo smorzamento rapido dell'oscillazione;
h) l'equipaggiamento magnetico deve essere mantenuto in posto con
mezzi adeguati e restare libero quando il mortaio è inclinato di 10
(gradi) in qualunque direzione o di 30(gradi) se la bussola non è
cardanica;
i) l'equipaggiamento magnetico non deve subire danneggiamenti o
deformazioni nel campo di temperature fra -30(gradi)C e +60(gradi)C;
l) la rosa deve essere dotata di stabilità statica, meccanica e
magnetica, deve avere adeguata sensibilità, un diametro effettivo
non minore di 100 millimetri (70 nelle emisferiche), essere graduata
in uguali intervalli non maggiori di 5(gradi), avere cifre,
viste dall'alto, crescenti in senso orario partendo da nord, e
consentire la lettura ad una distanza di un metro sia alla luce del
giorno che a quella artificiale delle graduazioni comprese in un
settore di almeno 15(gradi) da ciascun lato della linea di fede;
m) l'errore di punteria (somma algebrica dell'errore di
collimazione, di eccentricità e di graduazione) non deve superare
1,5(gradi);
n) se dotate di cerchio cardanico, l'errore d'indice, differenza
tra linea di fede e il piano verticale passante per l'asse del
cerchio cardanico esterno, non deve superare 1(grado);
o) l'errore d'attrito o sensibilità, scarto tra il valore
primitivo e quello ottenuto dopo la deflessione di un piccolo angolo,
non deve superare 1(grado);
p) l'errore di trascinamento, differenza tra la lettura della prora
dopo un giro completo del mortaio in un minuto e mezzo a velocità
costante e quella effettuata a riposo, non deve superare 3,5(gradi)
per rose di diametro inferiore a 200 millimetri;
q) l'errore di induzione dovuto all'induzione magnetica trasmessa
dagli aghi sistemati nell'equipaggiamento magnetico nei compensatori
di ferro dolce (sfere o sbarre usate per correggere la deviazione
quadrantale) non deve essere superiore a 1(grado);
r) il tempo che impiega la rosa per ritornare a meno di 1(grado)
dal meridiano magnetico a seguito di una deflessione iniziale della
rosa stessa di 90 deve essere compreso tra 45 e 60 secondi per le
bussole periodiche e inferiore ai 30 secondi per quelle aperiodiche
quando la componente orizzontale terrestre è di 18 (micron)T ;
s) il mortaio, lasciato libero dopo un'inclinazione di 5(gradi)
rispetto al piano orizzontale, deve tornare alla posizione originale
di riposo a meno di 1(grado);
t) tutti i requisiti elencati devono essere soddisfatti alla
temperatura di + 20(gradi)C più o meno 3(gradi)C.
Art. 5
Marcatura
1. Ogni bussola deve essere marcata in modo indelebile e leggibile con:
a) nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;
b) nome o sigla del modello;
c) data di fabbricazione;
d) estremi dell'atto di approvazione del prototipo con
dichiarazione di conformità al medesimo.
Art. 6
Sistemazione delle bussole a bordo
1. Il fabbricante deve corredare ogni bussola di adeguate
istruzioni, anche in lingua italiana, per il suo montaggio,
manutenzione ed uso.
2. Il cantiere costruttore dell'unità da diporto e il
proprietario, in caso di modifiche successive, devono curare che la
sistemazione a bordo della bussola sia fatta e conservata in modo da
assicurarne il corretto funzionamento.
Art. 7
Compensazione - Verifiche
1. In occasione della prima installazione a bordo, le bussole
magnetiche devono essere compensate da persone competenti autorizzate
dall'Autorità marittima.
2. A compensazione avvenuta deve essere rilasciata la tabella delle
deviazioni residue, tabella che, dopo essere stata controfirmata
dall'Autorità marittima, deve essere conservata fra i documenti di
bordo, unitamente alle istruzioni di cui all'articolo 6.
Art. 8
Norma transitoria
1. Le bussole magnetiche installate su unità da diporto, costruite
prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono
continuare ad essere utilizzate finchè non se ne renda necessaria la
sostituzione per cattivo stato di conservazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 29 settembre 1999
Il Ministro: Treu
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 359
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