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Tutta la normativa per navigare sicuri nei mari italiani
I testi dei principali provvedimenti normativi che regolano la nautica da diporto in Italia
Riepilogo sintetico degli adempimenti e delle scadenze annuali
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FACSIMILE
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2006/04/13 12:05
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Decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478
Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Gazzetta Ufficiale 17.12.1999 n. 295
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante
"Attuazione della direttiva 94/25 CE in materia di progettazione,
costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto", come
modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, e dalla
legge 30 novembre 1998, n. 413;
Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante
approvazione del "regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto";
Visto l'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 436 del 1996
che prevede l'adozione di modifiche del regolamento di sicurezza per
la navigazione da diporto, in considerazione delle disposizioni
introdotte con il decreto legislativo medesimo;
Considerata pertanto la necessità di armonizzare la disciplina
vigente in materia di sicurezza della navigazione da diporto con le
modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 436 del 1996;
Considerato altresì che l'evoluzione normativa e tecnologica
verificatasi nel settore della nautica richiede un aggiornamento
delle disposizioni contenute nel regolamento di sicurezza della
navigazione da diporto, approvato con decreto ministeriale 21 gennaio
1994, n. 232, per la parte riguardante le unità da diporto
rientranti nella categoria delle imbarcazioni e dei natanti;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di
cui alla nota n. 4941 in data 4 ottobre 1999;
Adotta
il seguente regolamento
Art. 1
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per il rilascio
del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio
nonchè le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a
bordo delle unità da diporto in relazione alla navigazione
effettivamente svolta. Resta nella responsabilità del conduttore
dotare l'unità degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di
sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni
meteomarine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che
intende effettivamente intraprendere. La disciplina del presente
regolamento si applica alla navigazione intrapresa nelle acque
marittime ed interne dalle unità da diporto di seguito indicate:
a) unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri,
munite di marcatura CE, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 436, e successive modificazioni;
b) unità da diporto rientranti nella categoria delle imbarcazioni
e dei natanti, conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni.
2. Per la navigazione intrapresa con unità da diporto rientranti
nella categoria dei natanti, di cui all'articolo 13, comma 3, della
legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, le
disposizioni del presente decreto si applicano limitatamente a quanto
stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per
il numero delle persone trasportabili, nonchè per il motore ausiliario.
Art. 2
Certificato di sicurezza
1. Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato A,
è il documento che attesta la rispondenza dell'unità da diporto alle
disposizioni del presente regolamento.
2. Il certificato di sicurezza è rilasciato dall'autorita'
marittima o della navigazione interna competente, all'atto della
prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto:
a) per le unità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), sulla
base della documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione,
dall'articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 436;
b) per le unità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sulla
base di una attestazione di idoneità rilasciata, per i fini e con le
modalità indicate all'articolo 9, da un organismo tecnico notificato
ai sensi del decreto legislativo n. 436 del 1996, ovvero autorizzato,
ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, scelti dal
proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante.
3. Per le unità usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a),
il certificato di sicurezza è rilasciato sulla base della
documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione nei registri ed in
tal caso il certificato di sicurezza ha validità limitata al periodo
residuo rispetto a quello indicato all'articolo 3. Per le unita'
usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), provenienti da
Paesi dell'Unione europea, la documentazione tecnica è valida solo
se equivalente a quella nazionale.
4. Al rinnovo e alla convalida del certificato di sicurezza
provvede l'autorità marittima o della navigazione interna del luogo
in cui si trova l'unità, sulla base di una attestazione di idoneita'
rilasciata, ai fini e con le modalità di cui all'articolo 9, da un
organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo n. 314
del 1998, ovvero da un organismo tecnico notificato ai sensi del
decreto legislativo n. 436 del 1996, scelto dal proprietario
dell'unità o dal suo legale rappresentante. Per le unità che si
trovino in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del
certificato di sicurezza provvede l'autorità consolare con le
modalità indicate nel presente regolamento.
5. Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla
licenza di navigazione dell'unità. Copia del certificato è inviata
all'ufficio di iscrizione dell'unità.
6. Restano valide fino alla loro scadenza le attestazioni di
sicurezza rilasciate alle unità da diporto anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente regolamento. Per tali unità al
rilascio del certificato provvede l'autorità marittima o della
navigazione interna con le modalità indicate al comma 4.
Art. 3
Validità del certificato di sicurezza
1. Il certificato di sicurezza delle unità da diporto di cui
all'articolo 1, comma 2, ha le seguenti validità:
a) otto anni per le unità appartenenti alle categorie di
progettazione A) e B) e per le unità di cui alla legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni, abilitate alla navigazione
senza limite dalla costa;
b) dieci anni per le unità appartenenti alle categoriè di
progettazione C) e D) e per le unità di cui alla legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni, abilitate alla navigazione
entro sei miglia dalla costa.
2. Il certificato di sicurezza delle unità da diporto di cui
all'articolo 1, è rinnovato ogni cinque anni. La validità del
certificato decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneità.
3. Nel caso in cui l'unità abbia subito gravi avarie o siano state
apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche
tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza
deve essere sottoposto a convalida con le procedure di cui
all'articolo 2. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di
propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unità siano
tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali e'
stato rilascato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di
validità e il proprietario ha l'obbligo di richiederne il nuovo
rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.
4. Pe le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
b), il certificato di sicurezza può avere una validità inferiore
rispetto a quella indicata al comma 1, su conforme prescrizione
contenuta nell'attestazione di idoneità rilasciata da uno degli
organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2.
5. L'Autorità marittima o della navigazione interna, qualora
ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il
rilascio del certificato di sicurezza, può disporre motivatamente
che l'unità sia sottoposta alla procedura di convalida del
certificato di sicurezza con le procedure di cui all'articolo 2, comma 4.
Art. 4
Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio
del certificato di sicurezza
1. Al fine di assicurare il mantenimento delle condizioni
intrinseche di sicurezza dell'unità da diporto, il proprietario ha
l'obbligo di mantenere l'unità in buone condizioni di uso e
manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore,
all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonche'
di provvedere alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di
salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino
deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.
Art. 5
Requisiti e caratteristiche tecniche
dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza
1. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni
di sicurezza delle unità da diporto sono conformi ai requisiti
tecnici stabiliti con i decreti del Ministro dei trasporti e della
navigazione di cui all'articolo 23 del decreto ministeriale 21
gennaio 1994, n. 232, nonchè dall'Unione europea o previsti da
convenzioni internazionali.
2. I mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza regolamentari
di cui sono dotate le unità da diporto alla data di entrata in
vigore del presente regolamento possono essere mantenuti a bordo fino
a quando non si renda necessaria la loro sostituzione per
deterioramento, cattivo funzionamento o stato di conservazione, o per
scadenza, fermo restando l'obbligo della revisione periodica, ove previsto.
Art. 6
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le unità da diporto di cui all'articolo 1, devono avere a bordo
i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di
sicurezza minimi indicati nell'allegato B) al presente regolamento,
in relazione alla navigazione effettivamente svolta. I mezzi di
salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il
numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.
2. I conduttori delle tavole a vela, degli acquascooter e unità
similari, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio
individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la
navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle
persone trasportate.
3. I mezzi di salvataggio devono essere sistemati in modo che nella
manovra di messa a mare non devono esservi impedimenti per il libero
galleggiamento ed essere dotati di adeguate ritenute che ne
permettano il rapido distacco dall'unità durante la navigazione.
Art. 7
Navigazione occasionale e di prova
1. La competente autorità marittima o della navigazione interna
può autorizzare le unità da diporto, munite di certificazione
scaduta nella validità, ad effettuare la navigazione di
trasferimento per un singolo viaggio. Nella autorizzazione sono
indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata del
viaggio, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della
navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
2. La competente autorità marittima o della navigazione interna
può autorizzare prove di navigazione con unità da diporto, di nuova
costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di
trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche, non
provviste dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di prova,
di cui all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
successive modificazioni. Nella autorizzazione sono indicate le
prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della
prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione
ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
Art. 8
Navigazione con battelli al servizio delle unità da diporto (tender)
1. I battelli di servizio, compresi gli acquascooter, rientranti
nella categoria dei natanti e individuati con la sigla ed il numero
di iscrizione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, non
hanno l'obbligo di essere muniti delle dotazioni di sicurezza e mezzi
di salvataggio previsti dal presente regolamento, fatti salvi i mezzi
di salvataggio individuali, quando sono utilizzati in navigazione
entro un miglio dalla costa ovvero dall'unità, ovunque si trovi.
Art. 9
Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio,
il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza
1. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
b), l'attestazione di idoneità è rilasciata ai fini
dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a
seguito di completa ispezione dell'unità, con riferimento allo
scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione
antincendio; a tali fini si applicano le disposizioni degli articoli
7 e 19 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232.
2. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a) e b), il certificato di sicurezza è rinnovato o convalidato sulla
base di una attestazione di idoneità comprovante la permanenza dei
requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza è stato
rilasciato.
Art. 10
Motore ausiliario
1. Sulle unità da diporto munite di unico motore, può essere
installato un motore ausiliario di emergenza, da impiegare in caso di
avaria al motore principale.
2. Il secondo motore è considerato ausiliario alle seguenti condizioni:
a) sia di tipo amovibile e sistemato su proprio supporto dello specchio poppiero;
b) abbia una potenza non superiore al 20% di quella del motore principale;
c) sia munito del certificato d'uso del motore.
Art. 11
Unità impiegate in gare e manifestazioni sportive
1. Le unità da diporto di cui all'articolo 14 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, alle condizioni
previste dalla norma stessa, sono esentate dall'applicazione del
presente regolamento.
2. Le unità da diporto ammesse a partecipare alle manifestazioni
sportive indette dalle federazioni sportive nazionali e
internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, durante le
gare, i trasferimenti e le prove, sono esentate dall'applicazione del
presente regolamento. A dette unità si applicano le norme ed i
regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi citati.
3. Le unità di cui al comma 1 e 2 devono essere dotate dei fanali
e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.
Art. 12
Navigazione nelle acque interne
1. Alle imbarcazioni da diporto che si avvalgono della facolta'
prevista dall'articolo 2-bis del decretolegge 16 giugno 1994, n. 378,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, le
disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente a
quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di
sicurezza, nonchè le disposizioni dell'articolo 10 e 13 concernenti
il motore ausiliario e il numero delle persone trasportabili.
Art. 13
Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati
1. Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non
omologati di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50,
è determinato come segue:
a) per lunghezza f.t. fino a mt 3,50 n. 3 persone;
b) per lunghezza f.t. compresa tra mt 3,51 e 4,50 n. 4 persone;
c) per lunghezza f.t. compresa tra mt 4,51 e 6,00 n. 5 persone;
d) per lunghezza f.t. compresa tra mt 6,00 e 7,50 n. 6 persone;
e) per lunghezza f.t. superiore a mt 7,50 n. 7 persone.
2. I natanti prototipi, per trasportare un numero di persone
superiore a quello indicato al comma 1, devono essere muniti di
apposita certificazione di idoneità rilasciata da uno degli
organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone
trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione
che, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere tenuta
a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a
quello indicato al comma 1.
4. Qualora i natanti di cui ai commi precedenti trasportano
attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone
trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di
materiale imbarcato.
Art. 14
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n.
232, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto,
restano applicabili alle unità da diporto di lunghezza f.t.
superiore a 24 metri. Alle imbarcazioni e alle unità da diporto di
cui al presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto
n. 232 del 1994 espressamente richiamate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 ottobre 1999
Il Ministro: Treu
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1999
Registro n. 3 Trasporti e navigazione, foglio n. 58
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