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Tutta la normativa per navigare sicuri nei mari italiani
I testi dei principali provvedimenti normativi che regolano la nautica da diporto in Italia
Riepilogo sintetico degli adempimenti e delle scadenze annuali
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FACSIMILE
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2006/04/13 12:05
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Decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE in
materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio
di unità da diporto
Gazzetta Ufficiale 05.07.1997 n. 155
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE;
Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il
quale dispone che, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della
legge medesima, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei
trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle poste e
delle telecomunicazioni;
Emana il seguente decreto
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Le unità da diporto e i componenti di cui all'articolo 1
si presumono conformi ai requisiti indicati al comma 1 qualora
soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione
delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; i
riferimenti delle norme nazionali, che traspongono le norme
armonizzate, sono pubblicati a cura del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.".
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, è
sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Valutazione della conformità). - 1. Ai fini della
immissione in commercio della unità da diporto e dei componenti di
cui all'articolo 1, che non siano già provvisti della marcatura CE
ad opera di un organismo di un altro Stato membro dell'Unione
europea, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario espleta le seguenti procedure per le categorie di
progettazione delle unità da diporto A, B, C e D, di cui al punto 1
dell'allegato II:
a) per le categorie A e B:
1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 12
metri: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A-bis) di
cui all'allegato V;
2) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i
12 metri e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato
VI seguita dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato
VII, oppure da uno dei seguenti moduli: B e D, o B e F, o G o H di
cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV;
b) per la categoria C:
1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore ai 12 metri:
a) in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti
3.2 e 3.3 dell'allegato II: controllo della fabbricazione interno
(modulo A) di cui all'allegato IV;
b) in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai
punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II: controllo della fabbricazione
interno e prove (modulo A-bis) di cui all'allegato V;
2) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i
12 metri e i 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui
all'allegato VI seguita dalla conformità al tipo (modulo C) di cui
all'allegato VII, o da uno dei seguenti moduli: B e D, o B e F, o G o
H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV;
c) per la categoria D:
1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i
2,5 e 24 metri: controllo della fabbricazione interno (modulo A) di
cui all'allegato IV;
d) per i componenti di cui all'allegato I: uno dei seguenti moduli
B e C, o B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati VI, VII, XII,
XIII, XIV e XV.
2. Le avvertenze e le istruzioni d'uso, nonchè la documentazione
relativa ai mezzi di attestazione di conformità, devono essere
redatte anche in lingua italiana.
3. Gli organismi di cui all'articolo 7 trasmettono al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dei
trasporti e della navigazione l'elenco delle approvazioni rilasciate,
delle revoche e dei dinieghi di approvazione sulle unità da diporto
e sui componenti.
4. Le spese per la valutazione della conformità sono a carico del
richiedente.".
1. L'articolo 9 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, è
sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Clausola di salvaguardia). - 1. Le amministrazioni
vigilanti di cui all'articolo 8, qualora ritengano, a seguito di
accertamenti effettuati in sede di vigilanza o su segnalazione degli
organismi di cui all'articolo 7, che i prodotti oggetto del presente
decreto, ancorchè recanti marcature "CE" ed utilizzati in modo
conforme alla loro destinazione, possano mettere in pericolo la
sicurezza e la salute delle persone, dei beni e dell'ambiente,
vietano o limitano l'immissione in commercio e in servizio od
ordinano il ritiro temporaneo dal mercato, a cura e spese del
soggetto destinatario dell'ordine, dei prodotti stessi ed adottano di
concerto ogni altro provvedimento diretto ad evitarne l'immissione in
commercio o la messa in servizio.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 danno immediata
comunicazione ai soggetti interessati del verificarsi delle
situazioni indicate nello stesso comma 1 e le avvisano dell'avvio del
provvedimento per l'adozione delle misure idonee ad evitare le
situazioni medesime o di limitazione o di ritiro del prodotto dal
mercato.".
1. L'articolo 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da
ultimo sostituito dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 436, è ulteriormente sostituito dal seguente:
"Art. 49. - 1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza
superiore ai 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto
ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le
norme stabilite dall'autorità competente.
2. Tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 24
metri, abilitate alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa,
devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde
metriche (VHF), secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
3. Gli organi ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da
diporto, che non vengano utilizzati per traffico di corrispondenza
pubblica, non hanno l'obbligo di essere affidati in gestione ad una
società concessionaria e di corrispondere il relativo canone. Gli
apparati ricetrasmittenti impiegati a bordo delle unità da diporto
che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica sono esonerati
dalle ispezioni ordinarie. I medesimi apparati quando di tipo
portatile e muniti di omologazione sono esenti dal collaudo e dalle
ispezioni periodiche.
4. Il rilascio della licenza di esercizio di impianto
radiotelefonico è soggetto al pagamento della somma di lire
diecimila destinata all'erario, da versare a mezzo del servizio
postale, secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni.".
1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 436, è sostituito dal seguente:
"3. I natanti da diporto di cui all'articolo 13 della legge sulla
nautica da diporto, riconosciuti idonei dall'ente tecnico per la
navigazione senza alcun limite e muniti di certificato di
omologazione e di dichiarazione di conformità al prototipo, possono
navigare entro 12 miglia dalla costa. Analogamente possono navigare
entro tale limite le unità costruite in singolo esemplare se munite
della certificazione di idoneità rilasciata dall'ente tecnico.
Durante la navigazione copia delle certificazioni deve essere tenuta
a bordo.".
1. Le parole: "delle imbarcazioni" di cui al punto 1 dell'allegato II del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, sono sostituite
dalle seguenti: "delle unità da diporto".
2. Le parole: "componenti del controllo" di cui al punto 1
dell'allegato X del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, sono
sostituite dalle seguenti: "o dei componenti di cui viene effettuato
il controllo".
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 11 giugno 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione
Dini, Ministro degli affari esteri
Flick, Ministro di grazia e giustizia
Ciampi, Ministro del tesoro
Maccanico, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Flick
Allegato II
Le note esplicative
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