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Tutta la normativa per navigare sicuri nei mari italiani
I testi dei principali provvedimenti normativi che regolano la nautica da diporto in Italia
Riepilogo sintetico degli adempimenti e delle scadenze annuali
DOCUMENTI
FACSIMILE
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2006/04/13 12:05
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Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436
Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione,
di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto
Gazzetta Ufficiale 24.08.1996 n. 198
(Il testo proposto è quello nella versione aggiornata dal
decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205 e dalla
legge 30 novembre 1998, n. 413)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 ed, in particolare,
l'articolo 49, e l'allegato A;
Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri
riguardanti le imbarcazioni da diporto;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;
Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;
Vista la legge 26 aprile 1986, n. 193;
Vista la legge 5 maggio 1989, n. 171;
Vista la legge 8 agosto 1994, n. 498;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e
delle poste e telecomunicazioni;
Emana
il seguente decreto legislativo
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
unità da diporto, anche parzialmente completate, come
definite all'articolo 2 nonché ai componenti delle
unità da diporto, sia separati che installati, indicati nell'allegato I.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle
unità da diporto destinate o utilizzate in noleggio,
locazione o per l'insegnamento della navigazione da diporto,
purché immesse in commercio per finalità ricreative.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle unità da diporto destinate unicamente alle regate,
comprese quelle a remi e per l'addestramento al canottaggio,
qualificate in tal senso dal fabbricante;
b) canoe e kayak, gondole e pedalò;
c) tavole a vela;
d) tavole a motore, moto d'acqua, ed altre unità analoghe a
motore;
e) originali e singole riproduzioni di unità da diporto
storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente
con i materiali originali e classificate in tal senso dal
fabbricante;
f) unità da diporto sperimentali sempreché non vi
sia una successiva immissione sul mercato comunitario;
g) unità da diporto costruite per proprio uso e non immesse
sul mercato comunitario per un periodo di cinque anni;
h) unità da diporto specificatamente destinate ad essere
dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini
commerciali, in particolare quelle definite dal decreto
ministeriale 28 novembre 1987, n. 572;
i) sommergibili;
j) veicoli a cuscino d'aria;
k) aliscafi.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) unità da diporto: ogni unità con scafo di
lunghezza compresa tra i 2,5 e 24 metri, misurata secondo gli
opportuni standard armonizzati, di qualunque tipo e con qualunque
mezzo di propulsione, destinata ad essere utilizzata per fini
sportivi o ricreativi;
b) unità da diporto parzialmente completata: una
unità costituita dallo scafo e da uno o più
componenti;
c) imbarcazione da diporto: ogni unità iscritta nei
registri di cui all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50
e successive modificazioni;
d) natante da diporto: ogni unità esente dall'obbligo di
iscrizione come specificato nell'articolo 13 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;
e) legge sulla nautica da diporto: la legge 11 febbraio 1971, n.
50, e successive modificazioni.
Art. 3
Requisiti essenziali di sicurezza
1. Le unità da diporto e i componenti di cui all'articolo 1
devono essere conformi ai requisiti essenziali in materia di
sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori
indicati nell'allegato II.
2. La marcatura "CE" di cui all'articolo 5 attesta la
conformità delle unità da diporto e dei componenti
ai requisiti indicati al comma 1, salvo quanto previsto
dall'articolo 9.
2-bis. Le unità da diporto e i componenti di cui
all'articolo 1
si presumono conformi ai requisiti indicati al comma 1 qualora
soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione
delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; i
riferimenti delle norme nazionali, che traspongono le norme
armonizzate, sono pubblicati a cura del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 4
Immissione in commercio e messa in servizio
1. Possono essere immesse in commercio e messe in servizio per uso
conforme alla loro destinazione, le unità da diporto che
soddisfano i requisiti di sicurezza indicati all'articolo 3 e che
recano la marcatura "CE" di cui all'articolo 5.
2. Possono essere immesse in commercio le unità da diporto
parzialmente completate che soddisfino i requisiti indicati
all'articolo 3, destinate, per dichiarazione del fabbricante o del
suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o della
persona responsabile dell'immissione in commercio, ad essere
completate da altri.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve contenere i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo del fabbricante;
b) nome e indirizzo del mandatario del fabbricante stabilito nel
territorio comunitario o della persona responsabile
dell'immissione sul mercato;
c) descrizione dell'unità da diporto parzialmente
completata;
d) dichiarazione attestante che l'unità da diporto è
destinata ad essere completata da altri e che essa è
conforme ai requisiti essenziali previsti, in questa fase di
costruzione, dall'allegato II.
4. Possono essere immessi in commercio e messi in servizio i
componenti di cui all'articolo 1, comma 1, recanti la marcatura
"CE" di cui all'articolo 5, quando sono destinati ad essere
incorporati nelle unità da diporto, conformemente alla
dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel
territorio comunitario, ovvero, in caso di importazione, di colui
che immette i componenti sul mercato comunitario.
5. La dichiarazione di cui al comma 4 deve contenere i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo del fabbricante;
b) nome e indirizzo del mandatario del fabbricante stabilito nel
territorio comunitario o della persona responsabile
dell'immissione sul mercato;
c) descrizione dei componenti;
d) dichiarazione attestante che i componenti sono conformi ai
pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato II.
6. In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, possono essere
presentati i prodotti di cui all'articolo 1 anche se non conformi
alle disposizioni del presente decreto purché sia indicato
in modo visibile che detti prodotti non possono essere immessi in
commercio e messi in servizio finché non siano resi conformi.
Art. 5
Marcatura "CE" di conformità
1. Le unità da diporto ed i componenti di cui all'articolo 1,
per essere immessi in commercio, devono recare la marcatura
"CE" di conformità apposta da un organismo di uno Stato
membro dell'Unione europea, secondo le modalità di cui
all'allegato III.
2. La marcatura "CE" deve essere apposta sulle unità da
diporto secondo quanto indicato al punto 2.2 dell'allegato II,
nonché sui componenti ovvero, qualora non sia tecnicamente
possibile, sul loro imballaggio. La marcatura "CE" deve essere
apposta in modo visibile, leggibile ed indelebile ed essere
corredata dal numero di identificazione dell'organismo notificato
responsabile dell'attuazione delle procedure di cui agli allegati
V, XII, XIII, XIV e XV.
3. È vietato apporre marchi o iscrizioni che possano
indurre in errore circa il significato e il simbolo grafico della
marcatura "CE". Sulle unità da diporto e sui componenti di
cui all'allegato I, ovvero, qualora non sia tecnicamente
possibile, sul loro imballaggio, può essere apposto ogni
altro marchio purché questo non limiti la visibilità
e la leggibilità della marcatura "CE".
4. Qualora le unità da diporto e i componenti siano
disciplinati da direttive relative ad altri aspetti e che
prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica
che gli stessi si presumono conformi alle disposizioni di tali
direttive. Nel caso in cui una o più delle suddette
direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il
regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura
CE indica che tali prodotti soddisfano soltanto le disposizioni
applicate dal fabbricante; in tal caso nei documenti, nelle
avvertenze o nei fogli di istruzione, che devono accompagnare gli
stessi, sono riportati i riferimenti concernenti le direttive
applicate.
Art. 6
Valutazione della conformità
1. Ai fini della
immissione in commercio della unità da diporto e dei componenti di
cui all'articolo 1, che non siano già provvisti
della marcatura CE ad opera di un organismo di un altro Stato membro dell'Unione
europea, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario espleta le seguenti procedure per le categorie di
progettazione delle unità da diporto A, B, C e D, di cui al punto 1
dell'allegato II:
a) per le categorie A e B:
1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 12
metri: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A-bis) di
cui all'allegato V;
2) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i
12 metri e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato
VI seguita dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato
VII, oppure da uno dei seguenti moduli: B e D, o B e F, o G o H di
cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV;
b) per la categoria C:
1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore ai 12 metri:
a) in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti
3.2 e 3.3 dell'allegato II: controllo della fabbricazione interno
(modulo A) di cui all'allegato IV;
b) in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai
punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II: controllo della fabbricazione
interno e prove (modulo A-bis) di cui all'allegato V;
2) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i
12 metri e i 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui
all'allegato VI seguita dalla conformità al tipo (modulo C) di cui
all'allegato VII, o da uno dei seguenti moduli: B e D, o B e F, o G o
H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV;
c) per la categoria D:
1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i
2,5 e 24 metri: controllo della fabbricazione interno (modulo A) di
cui all'allegato IV;
d) per i componenti di cui all'allegato I: uno dei seguenti moduli
B e C, o B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati VI, VII, XII,
XIII, XIV e XV.
2. Le avvertenze e le istruzioni d'uso, nonchè la documentazione
relativa ai mezzi di attestazione di conformità, devono essere
redatte anche in lingua italiana.
3. Gli organismi di cui all'articolo 7 trasmettono al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dei
trasporti e della navigazione l'elenco delle approvazioni rilasciate,
delle revoche e dei dinieghi di approvazione sulle unità da diporto
e sui componenti.
4. Le spese per la valutazione della conformità sono a
carico del richiedente.
Art. 7
Organismi di certificazione
1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di
valutazione di conformità di cui all'articolo 6
nonché i compiti specifici per i quali sono stati
autorizzati, i soggetti che soddisfano i requisiti fissati con
regolamento del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei trasporti e
della navigazione. Ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 21, con lo stesso regolamento è disciplinato
il procedimento di autorizzazione. Fino all'entrata in vigore del
regolamento ministeriale, i requisiti e le prescrizioni
procedimentali sono fissati, rispettivamente, nell'allegato X e XI.
2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede
all'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione alla
relativa istruttoria ed alla verifica dei requisiti.
L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei
trasporti e della navigazione entro novanta giorni; decorso tale
termine, si intende negata.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e
può essere rinnovata. L'autorizzazione è revocata
ove i requisiti di cui al comma 1 vengano meno ovvero nel caso in
cui siano accertate gravi o reiterate irregolarità da parte
dell'organismo.
4. All'aggiornamento delle prescrizioni nonché
all'aggiornamento dei requisiti in attuazione di norme comunitarie
si provvede con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
il Ministero dei trasporti e della navigazione vigilano
sull'attività degli organismi autorizzati. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite
del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione
europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi
autorizzati ad espletare le procedure di certificazione ed ogni
successiva variazione.
6. In caso di diniego della certificazione da parte di uno degli
organismi di cui al comma 1, l'interessato può rivolgersi
alle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 8 che, entro 60
giorni, procedono al riesame, comunicandone l'esito alle parti,
con conseguente addebito delle spese.
7. Le spese di rilascio dell'autorizzazione sono a carico del
richiedente. Le spese relative ai controlli successivi sono a
carico degli organismi autorizzati. Le disposizioni del presente
comma non si applicano agli organismi tecnici delle
amministrazioni dello Stato autorizzati ai sensi del comma 1.
Art. 8
Vigilanza e verifica della conformità
1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è
demandata al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione,
nell'ambito delle rispettive competenze, che operano in
coordinamento fra loro.
2. Al fine di verificare la conformità delle unità
da diporto e dei componenti alle prescrizioni del presente
decreto, le amministrazioni vigilanti di cui al comma 1 hanno
facoltà di disporre verifiche e controlli mediante i propri
uffici centrali o periferici.
3. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a
campione, presso il produttore, i depositi sussidiari del
produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti o presso
gli utilizzatori. A tal fine è consentito:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei
prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all'accertamento;
c) il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo
campione per l'esecuzione di esami e prove.
4. Per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche, le
amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di organismi
tecnici dello Stato o di laboratori conformi alle norme della
serie EN 45000 specificatamente autorizzati con provvedimento del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione.
5. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza e di
verifica, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel
territorio comunitario predispone e mantiene a disposizione degli
organi di vigilanza, per dieci anni, la documentazione indicata
nell'allegato IX.
6. Ogni constatazione da parte delle amministrazioni vigilanti
della non conformità delle unità da diporto e dei
loro componenti di cui all'articolo 1 alle disposizioni del
presente decreto comporta per il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nel territorio comunitario, l'obbligo di far cessare l'infrazione.
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 10, le amministrazioni vigilanti, quando accertano la
non conformità alle disposizioni del presente decreto delle
unità da diporto o dei loro componenti ordinano al
fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario o al responsabile dell'immissione in commercio di
adottare tutte le misure idonee a far venir meno la situazione di
infrazione fissando un termine non superiore a trenta giorni.
8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7, le
amministrazioni vigilanti ordinano l'immediato ritiro dal
commercio delle unità da diporto o dei loro componenti, a
cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine.
9. Nel caso in cui l'infrazione continui il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con
il Ministero dei trasporti e della navigazione adotta le misure
atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o
a garantire il ritiro dal commercio, a spese del fabbricante o del
suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o del
responsabile dell'immissione in commercio.
Art. 9
Clausola di salvaguardia
1. Le amministrazioni
vigilanti di cui all'articolo 8, qualora ritengano, a seguito di
accertamenti effettuati in sede di vigilanza o su segnalazione degli
organismi di cui all'articolo 7, che i prodotti oggetto del presente
decreto, ancorchè recanti marcature "CE" ed utilizzati in modo
conforme alla loro destinazione, possano mettere in pericolo la
sicurezza e la salute delle persone, dei beni e dell'ambiente,
vietano o limitano l'immissione in commercio e in servizio od
ordinano il ritiro temporaneo dal mercato, a cura e spese del
soggetto destinatario dell'ordine, dei prodotti stessi ed adottano di
concerto ogni altro provvedimento diretto ad evitarne l'immissione in
commercio o la messa in servizio.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 danno immediata
comunicazione ai soggetti interessati del verificarsi delle
situazioni indicate nello stesso comma 1 e le avvisano dell'avvio del
provvedimento per l'adozione delle misure idonee ad evitare le
situazioni medesime o di limitazione o di ritiro del prodotto dal mercato.
Art. 10
Sanzioni
1. Il fabbricante, il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario o il responsabile dell'immissione in commercio, che
pongono in commercio o in servizio unità da diporto o loro
componenti non conformi alle disposizioni del presente decreto o
di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire quaranta milioni
a lire duecentoquaranta milioni.
2. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario o il responsabile dell'immissione in commercio, che
non ottemperino agli ordini di cui agli articoli 8 e
9 sono puniti
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquanta milioni a lire trecento milioni.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga
indebitamente la marcatura "CE" in violazione delle disposizioni
dell'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire quaranta milioni a lire
duecentoquaranta milioni.
4. Chiunque venda unità da diporto o loro componenti non
conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata
accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 9, comma
1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire quaranta milioni a lire duecentoquaranta milioni.
5. Chiunque installi componenti non conformi alle disposizioni del
presente decreto o di cui sia stata accertata la
pericolosità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire venti milioni a lire centoventi milioni.
6. La violazione degli obblighi di conservazione e di esibizione
della documentazione di cui all'articolo 8, comma 5, è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Le amministrazioni
vigilanti possono disporre il temporaneo divieto di
commercializzazione delle unità da diporto e dei componenti
fino alla produzione della documentazione.
CAPO II
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N.50, E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER LE UNITÀ DA DIPORTO MUNITE DI
MARCATURA CE
Art. 11
Iscrizione nei registri
1. Le unità da diporto munite di marcatura CE di
conformità, aventi uno scafo di lunghezza superiore a metri
7,50 se a motore o a metri 10 se a vela o a vela con motore
ausiliario o motoveliero, sono iscritte nei registri delle
imbarcazioni di cui all'articolo 5 della legge sulla nautica da
diporto.
2. Le unità da diporto munite di marcatura CE di
conformità, aventi uno scafo di lunghezza pari o inferiore
a quelle indicate al comma 1, rientranti nella categoria dei
natanti di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da
diporto, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni
da diporto assumendone il relativo regime giuridico ed essere
abilitate alla navigazione conformemente alla categoria di
progettazione e costruzione quale risulta dalla relativa certificazione.
3. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da
diporto, il proprietario o un suo legale rappresentante, deve
presentare all'autorità competente:
a) atto di compravendita in forma di scrittura privata
autenticata, dal quale risultino le complete generalità e
la nazionalità delle parti contraenti nonché gli
elementi di individuazione dell'unità;
b) dichiarazione di conformità CE rilasciata dal
costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII,
unitamente all'attestazione "CE del tipo" rilasciata, ove
prevista, da un organismo notificato;
c) certificato di cancellazione dal registro ove l'unità
era iscritta, per le unità provenienti da uno Stato membro
o da un Paese terzo.
4. Qualora la legislazione del Paese di provenienza
dell'unità da diporto non preveda l'iscrizione nei
registri, il certificato di cui al comma 3, lettera c), è
sostituito da apposita dichiarazione del proprietario
dell'unità o del suo legale rappresentante.
Art. 12
Abilitazione alla navigazione
1. Le unità da diporto iscritte nei registri di cui
all'articolo 11 sono abilitate alla navigazione
con il rilascio di apposita licenza a norma
dell'articolo 13. L'abilitazione è determinata
conformemente alla categoria di progettazione di cui
all'allegato II, punto 1, indicata nella
dichiarazione di conformità rilasciata dal
costruttore o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario
per le seguenti specie di navigazione:
a) senza alcun limite, per le unità appartenenti alla categoria di
progettazione A);
b) di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza
significativa fino a 4 metri (mare agitato), per le unita'
appartenenti alla categoria di progettazione B);
c) litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza
significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per le unità
appartenenti alla categoria di progettazione C);
d) speciale per la navigazione in acque protette con vento fino a
forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri, per le
unità appartenenti alla categoria di progettazione D)".
2. Le unità da diporto iscritte nei registri di cui al
comma 1, possono essere abilitate per una specie di navigazione
inferiore a quella di progettazione.
3. Le unità da diporto appartenenti alle categorie di
progettazione A) e B), qualora rientranti nella categoria dei
natanti di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da
diporto, sono abilitate a navigare entro 12 miglia dalla costa.
4. Le unità da diporto appartenenti alla categoria di
progettazione C) e D) qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui
all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50,
e successive modificazioni, sono abilitate a navigare nei limiti
stabiliti dalla categoria di appartenenza.
Art. 13
Licenza di navigazione e documentazione di bordo
1. La licenza che abilita le unità da diporto alla
navigazione di cui all'articolo 12, lettere a), b) e c) è
rilasciata dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali
marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle Delegazioni di
spiaggia autorizzate dal Direttore marittimo a tenere i registri
per navi minori e galleggianti.
2. La licenza che abilita le unità da diporto alla
navigazione di cui all'articolo 12, lettera c), oltre che dagli
uffici marittimi indicati al comma 1, è rilasciata dagli
uffici provinciali della motorizzazione civile.
3. La licenza che abilita le unità da diporto alla
navigazione di cui all'articolo 12, lettera d), è
rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile.
4. Le unità da diporto munite di licenza rilasciata
dall'autorità marittima possono navigare anche nelle acque
interne e le unità da diporto munite di licenza rilasciata
dagli uffici provinciali della motorizzazione civile, qualora
appartenenti alle categorie di progettazione A), B), C) e D), possono
navigare anche nelle acque marittime.
5. Per le unità da diporto, i cui proprietari all'atto
della prima iscrizione nei registri presentino il titolo di
proprietà di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), in
corso di registrazione, è rilasciata una licenza di
navigazione provvisoria avente validità non superiore a
novanta giorni. I modelli delle licenze di cui ai commi 1 e 3 e
della licenza provvisoria sono stabiliti con il decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione.
6. Le unità da diporto, munite di marcatura "CE" di
conformità, rientranti nella categoria dei natanti di cui
all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto,
nel corso della navigazione devono avere a bordo il manuale del proprietario
di cui all'allegato II, punto 2.5.
Art. 14
Visite di idoneità e di sicurezza
1. La prima visita periodica per le unità da diporto di
prima commercializzazione, munite di certificato CE di
conformità, appartenenti alle categorie di progettazione A)
e B), è effettuata dopo 8 anni dall'iscrizione; per le
unità da diporto appartenenti alle categorie di
progettazione C) e D) è effettuata dopo 10 anni
dall'iscrizione. Le successive visite periodiche sono effettuate
ogni 5 anni.
2. Le visite occasionali sono effettuate quando, a seguito di
danni subiti o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato
motore di propulsione, siano mutate le condizioni di
navigabilità o di sicurezza.
3. Le visite periodiche e occasionali sono dirette ad accertare la
permanenza dei requisiti di cui all'attestato di certificazione CE.
4. Per le unità da diporto munite di marcatura CE di
conformità, l'ufficio competente all'atto della prima
iscrizione provvede al rilascio del certificato di sicurezza per
il periodo indicato al comma 1, annotandone gli estremi sulla
licenza di navigazione.
5. Alla conferma della validità e al rinnovo del
certificato di sicurezza provvede la competente Autorità
marittima o della Motorizzazione civile sulla base delle
certificazioni di visita di idoneità e di sicurezza,
rilasciate dall'Ente tecnico.
CAPO III
MODIFICHE ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 50, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Art. 15
Comando delle unità da diporto
1. Con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su
proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione è
dettata la disciplina per le abilitazioni al comando ed alla
condotta delle unità da diporto, in relazione ai limiti di
navigazione previsti dall'articolo 12, ai requisiti fisici e
morali per il loro conseguimento, ai contenuti delle prove di
esame e al loro svolgimento nonché alla durata di
validità, di revisioni periodiche e straordinarie, alla
decadenza, revoca e sospensione delle abilitazioni rilasciate o da
rilasciare sulla base dei seguenti criteri:
a) snellimento delle procedure e ricorso all'autocertificazione
senza necessità di autenticazione della firma del
dichiarante;
b) omogeneizzazione delle procedure concernenti il rilascio delle
patenti nautiche da parte dell'autorità marittima a quelle
previste per gli uffici della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione;
c) immediato rilascio ai candidati che hanno superato le prove di
esame, del titolo abilitativo;
d) mantenimento per le abilitazioni al comando ed alla condotta
delle unità a motore, o a vela e motore, dei limiti di
potenza previsti dagli articoli 18 e
20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50,
e successive modificazioni;
e) espressa indicazione delle norme da intendersi abrogate alla
data di entrata in vigore dei regolamenti.
2. Per il comando e la condotta delle unità da diporto
è richiesto il possesso di una delle abilitazioni stabilite
dall'articolo 20 della legge sulla nautica da diporto,
in relazione alla navigazione effettivamente svolta,
indipendentemente dai limiti di navigazione cui l'unità
è abilitata.
3. La disposizione di cui al comma 2, si applica anche ai natanti
che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa.
Art. 16
Costruzione delle unità da diporto
1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni è aggiunto il
seguente:
"Per le unità da diporto aventi uno scafo di lunghezza non
superiore a 24 metri la dichiarazione di costruzione è
facoltativa".
Art. 17
Certificato d'uso del motore
1. Il primo comma dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1971,
n. 50, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"Ai motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare sulle
unità da diporto e a quelli entrobordo da installare sui
natanti di cui all'articolo 13, è rilasciato un certificato
per l'uso nel quale sono indicati i dati identificativi e quelli
relativi all'omologazione o al collaudo".
Art. 18
Dotazioni di sicurezza
1. L'articolo 49 della legge 11 febbraio 1971, n.50, come
sostituito dall'articolo 26, primo comma, della Legge 26 aprile
1986, n. 193, è sostituito dal seguente:
"Art. 49 - Su tutte le unità da diporto con scafo di
lunghezza superiore ai 24 metri è fatto obbligo di
installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde
ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità
competente.
Tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore
ai 24 metri, abilitate alla navigazione oltre le 6 miglia dalla
costa, devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente
ad onde metriche (VHF), secondo le norme stabilite
dall'autorità competente.
Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle
unità da diporto, che non vengano utilizzati per traffico
di corrispondenza pubblica, non hanno l'obbligo di essere affidati
in gestione ad una società concessionaria e di
corrispondere relativo canone.
Il rilascio della licenza di esercizio di impianto radiotelefonico
è soggetto al pagamento della somma di lire diecimila
destinata all'erario, da versare a mezzo del servizio postale,
secondo le modalità da determinarsi con decreto del
Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni".
2. Le unità da diporto devono essere dotate dei mezzi di
salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte per la
distanza dalla costa ove la navigazione è effettivamente
svolta.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 19
Disposizioni transitorie
1. Fino al 16 giugno 1998 possono essere immesse in commercio e in
servizio unità da diporto e componenti conformi alle
prescrizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni.
2. Alle unità da diporto di cui al presente decreto, si
applicano le norme previste dal regolamento di sicurezza per la
navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232, in attesa
delle modifiche regolamentari conseguenti alle nuove specie di
navigazione introdotte con il decreto stesso.
3. I natanti da diporto di cui all'articolo 13 della legge sulla
nautica da diporto, riconosciuti idonei dall'ente tecnico per la
navigazione senza alcun limite e muniti di certificato di
omologazione e di dichiarazione di conformità al prototipo, possono
navigare entro 12 miglia dalla costa. Analogamente possono navigare
entro tale limite le unità costruite in singolo esemplare se munite
della certificazione di idoneità rilasciata dall'ente tecnico.
Durante la navigazione copia delle certificazioni deve essere tenuta a bordo.
Art. 20
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, alle unità
da diporto ed ai componenti muniti di marcatura CE di
conformità, si applicano le disposizioni della legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni applicative del presente decreto sono adottate
con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione. Fino all'emanazione del regolamento si
applicano le disposizioni contenute negli allegati al presente decreto.
Art. 21
Norma di rinvio
1. Alle procedure relative all'attestazione di conformità
delle unità da diporto e dei componenti e a quelle
finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad
attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi
stessi nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti
si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6
febbraio 1996, n 52.
Art. 22
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nelle Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 agosto 1996.
Allegato II
Le note esplicative
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