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Tutta la normativa
I testi dei principali provvedimenti normativi che regolano la nautica da diporto in Italia
Riepilogo sintetico degli adempimenti e delle scadenze annuali
DOCUMENTI
L'impossessamento di reperti archeologici ritrovati in mare
Sentenza 2002/3239 del Consiglio di Stato su portualità turistica e demanio marittimo Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE Testo coordinato della legge sulla navigazione da diporto Riconosciuto l'uso del VHF palmare a bordo Un po' di chiarezza sulla direttiva 94/25/CE FACSIMILE
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Licenza di esercizio provvisoria RTF Dichiarazioni sostitutive delle ordinarie certificazioni
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LA NAVIGAZIONE DELLE UNITA' DA DIPORTO COMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE IN ITALIAA) PremessaCon lo sviluppo della nautica e l'incremento delle sue attività ricreative, sportive e di commerciali, è necessario conoscere le regole che le unità da diporto, di bandiera comunitaria ed extra-CE, devono osservare quando navigano nelle acque territoriali italiane, che sono poi quelle comunitarie. Bisogna ricordare anzitutto che:
Le regole valgono per tutti, per cui quando si naviga fuori delle acque territoriali comunitarie l'unità è soggetta al regime giuridico dello Stato di cui porta la bandiera. Le unità non iscritte nei registri, come i natanti, non sono autorizzati, quindi, a navigare fuori delle acque territoriali perchè non possono comprovare attraverso i documenti di bordo, l'appartenenza ad una Nazione. Il regime giuridico di queste unità non è omogeneo in tutti gli Stati, cioè al disotto di una data lunghezza non esiste l'obbligo dell'immatricolazione. In alcuni Paesi, come l'Italia, la lunghezza si ferma a m 10, in altri a 12, e anche più, comunque non oltre i 24 metri. Anche i documenti di bordo (licenza di navigazione e certificazioni) sono diversi, poiché mancano normative comunitarie o accordi internazionali.
B) La posizione giuridica delle unità da diporto nelle nostre acque territoriali.La permanenza nelle acque nazionali è regolata in modo diverso, a seconda che le unità da diporto appartengano ad uno Stato membro dell'U.E. o Paese terzo. Al riguardo, mentre non esistono vincoli per quelle di bandiera comunitaria, le unità appartenenti ai Paesi extra-comunitari sono soggette alla Convenzione di Ginevra del 1956, sulla temporanea importazione, come modificata dall'allegato C (concernente i mezzi di trasporto) alla Convenzione d'Istanbul del 15.3.1993, resa esecutiva in Italia con la legge n. 479 del 26.10.1995.
Possono beneficiare dell'ammissione temporanea i mezzi di trasporto ad uso privato (in questa categoria rientrano anche le unità da diporto) alle seguenti condizioni:
C) Unità da diporto di bandiera dei Paesi dell'U.E. e extra-comunitarie.1) Unità da diporto di bandiera dei Paesi comunitari.Queste unità quando navigano in acque italiane devono osservare le seguenti regole:
SI RICORDA CHE 2) Unità da diporto di bandiera dei Paesi extra-comunitari
La permanenza nelle acque italiane e comunitarie delle unità di bandiera extra-CE è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 993\2001 della Commissione del 4 maggio 2001 che ha modificato il regolamento (CEE) 2454\93 sulla temporanea importazione.
Per le unità custodite in rimessaggio, anche dopo le modifiche comunitarie, sono previste deroghe al periodo dei diciotto mesi, come da chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Dogane con circolare n. 4499 del 14 gennaio 2002, che in sostanza conferma le precedenti disposizioni, che possono riassumersi come segue:
D) Comando di unità da diporto di bandiera italiana da parte cittadini comunitari ed extra-comunitari
1) L'art. 38 della legge n. 50 del 1971, come da ultimo riformata dalla legge n. 172 del 2003 prevede che gli stranieri (comunitari e non), e gli italiani residenti all'estero, muniti di un'abilitazione equipollente rilasciata dallo Stato d'appartenenza o residenza, possono comandare le unità da diporto di bandiera italiana (comprese le navi da diporto), a scopo sportivo e ricreativo, ma non nell'attività di noleggio, nei limiti dell'abilitazione in possesso.
E) Disposizioni comuni alle unità da diporto di bandiera dei Paesi dell'Unione Europea e Paesi Terzi.
Le unità da diporto, di qualsiasi bandiera, possono navigare liberamente nelle acque nazionali e sostare nei porti e approdi turistici senza alcuna formalità, con i documenti di bordo (licenza di navigazione, e altri documenti previsti dallo Stato di bandiera) e quelli relativi alla sicurezza della navigazione (certificato di sicurezza, mezzi di salvataggio e attrezzature di sicurezza, ecc.), stabiliti dalla legislazione del Paese d'appartenenza. Gli organi di vigilanza in mare, possono sempre verificare (inchiesta di bandiera) la legalità dei documenti rilasciati dall'autorità governativa, ma non con riferimento alla legge sulla disciplina della navigazione da diporto italiana, in quanto non applicabile; in materia amministrativa, di abilitazione al comando e di sicurezza non vi sono direttive comunitarie di coordinamento, per cui ogni Paese ha una propria legislazione. Le medesime unità:
F) Regole GeneraliAlle unità da diporto di qualsiasi bandiera si applicano le seguenti Convenzioni internazionali:
Alle navi da diporto di bandiera dei Paesi dell'Unione Europea si applicano, inoltre, le seguenti Direttive comunitarie:
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