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Il rimorchio portabarche TATS

Testo e foto di Antonio Pagano


Introduzione

Che cosa è il TATS

Gli allestimenti

I dispositivi di agganciamento

La manovra di aggancio

La meccanica stradale

La frenatura di servizio, di stazionamento e di emergenza

La motrice e il carrello

Le condizioni di abbinamento del complesso veicolare

La patente necessaria

Altre regole per l'autonautica

Il cronotachigrafo?
No, grazie


I costi di impianto e di gestione

Importante innovazione per i carrelli portabarca

Articolo pubblicato su
Nautica 493 - 05/2003

e aggiornato su
Nautica 497 - 09/2003

Tutta la normativa necessaria per navigare tranquilli nei mari italiani

I testi dei principali provvedimenti che regolano la nautica da diporto in Italia

IL CRONOTACHIGRAFO? NO, GRAZIE

Esiste l'obbligo di installare ed usare il cronotachigrafo a bordo del veicolo trattore quando la somma delle masse complessive di macchina e rimorchio supera le 3,5 tonnellate, anche quando la macchina è un veicolo inferiore alle 3,5 tonnellate? Questo è uno dei patemi ricorrenti per il mondo della nautica carrellabile. Il dubbio scaturisce da recenti contestazioni fatte su strada ad ignari utenti che si sono visti precipitare addosso sanzioni milionarie. Prima, però, che il contagio si propaghi sgombriamo il campo dalle imprecisioni: l'uso del cronotachigrafo (la cosiddetta "scatola nera" dei veicoli con massa massima superiore alle 3,5 tonnellate) è normato dai regolamenti CEE 3820/85 e 3821/85 con il fine di registrare velocità e tempi di guida sui veicoli che hanno un impiego di tipo "professionale".

Effettivamente la direttiva CEE, nel parlare genericamente di "veicoli", non esclude i complessi veicolari, cioè non esclude il caso che il tetto delle 3,5 tonnellate venga sfondato con la somma delle masse massime dei due veicoli che compongono l'autotreno, anche se il veicolo trattore non eccede, singolarmente, quel valore di massa complessiva a pieno carico.

Arriva in soccorso proprio il campo di applicazione del cronotachigrafo: infatti, dice la direttiva, l'apparecchio deve essere montato ed utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori e di merci. Già grazie alla definizione possiamo escludere dall'obbligo del cronotachigrafo i complessi veicolari composti con un rimorchio nautico del tipo TATS: il TATS, infatti, non carica "merci" ma attrezzature (barche, alianti, etc.) che non vengono trasportate in qualità di merci oggetto di commercio. A conferma di questa interpretazione notiamo che nella casistica dei veicoli esentati dal cronotachigrafo il legislatore europeo cita espressamente anche quelli "adibiti al trasporto non commerciale dei beni per uso privato".

Tranquillizziamo quindi gli utenti che trainano TATS con macchine fino a 3,5 tonnellate di massa massima, anche se formano complessi oltre le 3,5 tonnellate di massa complessiva a pieno carico ed anche se il veicolo trattore è un autocarro.

Diverso è il caso di un rimorchio per "trasporto specifico" di imbarcazioni, cioè un veicolo che ha una vocazione per il trasporto di cose intese come beni commerciali, cioè una destinazione professionale. Si tratta di rimorchi assolutamente simili, e quindi confondibili, con i TATS (…fino a quando non andiamo a controllare la carta di circolazione): se questi rimorchi per "trasporto specifico" fossero trainati da autocarri e la somma delle masse complessive fosse superiore a 3,5 tonnellate, allora davvero scatterebbe l'obbligo di cronotachigrafo.

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