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Il rimorchio portabarche TATS Testo e foto di Antonio Pagano
Articolo pubblicato su
Tutta la normativa necessaria per navigare tranquilli nei mari italiani
I testi dei principali provvedimenti che regolano la nautica da diporto in Italia
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LA MOTRICE E IL CARRELLO
La motrice, innanzitutto, deve essere dotata di una massa rimorchiabile, cioè della capacità tecnica di trainare un rimorchio; questa capacità diventa operativa solo a seguito del montaggio e del riconoscimento al collaudo di un gancio di traino. L'installazione del gancio può essere effettuata solo da un'autofficina autorizzata ed accreditata presso l'Ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (già Motorizzazione Civile). Quest'ultimo Ufficio, in sede di collaudo, controlla che il gancio montato sia adatto a quel veicolo e che il montaggio sia avvenuto nel rispetto formale e sostanziale della norma che fa capo alla direttiva 94/20/CEE. In particolare, in sede di collaudo si verifica la presenza, nelle immediate vicinanze del gancio, di una targhetta che riporta l'entità del massimo carico verticale sopportabile dal gancio. L'esito positivo del collaudo produce, di solito, l'emissione di un'etichetta autoadesiva che viene applicata sulla carta di circolazione della motrice. Per ovvie ragioni, i costruttori dei ganci mettono a disposizione dispositivi capaci di sfruttare al massimo la capacità di traino dell'autoveicolo. La carta di circolazione del carrello riporta al riquadro 1 (sia per le vecchie che per le nuove carte) l'inquadramento di categoria del veicolo: rimorchio per Trasporto di Attrezzature Turistiche e Sportive. Ai riquadri successivi i dati tecnici salienti. Notiamo che la voce "portata" non è compilata, pur potendola desumere per differenza tra la massa complessiva e la tara. Questo non deve meravigliare: la portata è un dato che fa riferimento alle "cose" trasportate, laddove alle "cose" si attribuisce il valore di "merce"; il TATS, invece, non trasporta una merce ma un oggetto rivolto all'uso personale, quasi un bagaglio. Infine, un cenno all'obbligo di revisione periodica. Tutti i veicoli fino a 3,5 tonnellate di massa complessiva devono sottoporsi alla prima revisione dopo 4 anni dall'anno di immatricolazione e successivamente ogni 2 anni. Il calendario da rispettare, nel corso dell'anno, è legato alla data della precedente revisione sostenuta con esito regolare: la revisione deve essere effettuata entro il mese corrispondente a quello in cui è stata sostenuta la revisione precedente, a prescindere dal giorno (se la revisione precedente è stata effettuata il giorno 7 o il 18 o il 22 Marzo, la scadenza per l'anno in corso sarà comunque il 31 Marzo). Se il veicolo è alla prima revisione allora la data di riferimento per stabilire il mese di scadenza è quella di rilascio della carta di circolazione. La circolazione del veicolo in difetto di revisione è punita con il ritiro della carta di circolazione (in autostrada anche il fermo amministrativo del veicolo), oltre alla sanzione pecuniaria. PAGINA: PRECEDENTE | SEGUENTE |
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