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Il rimorchio portabarche TATS Testo e foto di Antonio Pagano
Articolo pubblicato su
Tutta la normativa necessaria per navigare tranquilli nei mari italiani
I testi dei principali provvedimenti che regolano la nautica da diporto in Italia
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LE CONDIZIONI DI ABBINAMENTO DEL COMPLESSO VEICOLAREIl vecchio DM 28.5.1985, che introdusse il TATS nell'ordinamento italiano, deve oggi misurarsi con il recepimento della direttiva 98/14/CE (obbligatoria dal 1.10.1998), genericamente indirizzata alle omologazioni dei veicoli: il TATS, quindi, è inquadrato, secondo i casi, nelle categorie internazionali dei rimorchi O1 (fino a kg 750) e O2 (oltre kg 750 e fino a kg 3.500). Il limite dei 2.000 chilogrammi imposto dal DM 28.5.1985, per quanto formalmente non estinto, non è da considerare ancora attuale, perché l'esistenza di una norma nazionale più restrittiva non può impedire l'immissione in circolazione nello Stato membro di un veicolo omologato secondo la direttiva comunitaria. Per di più, l'attuazione della direttiva 95/48/CE relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli della categoria M1 (obbligatoria dal 1.1.1997) ha rivoluzionato le condizioni di traino allargandone le possibilità in termini ponderali, ma sempre con riferimento alle nuove omologazioni. Ricordiamo che i veicoli di categoria M1 sono, sostanzialmente, le autovetture e le autocaravan.La novità più sensibile riguarda il rapporto di traino, cioè il rapporto tra la massa complessiva del rimorchio e quella della motrice, con riferimento a motrici della categoria M1. Se il rimorchio è sprovvisto di freni questo rapporto potrà essere, al massimo, pari a 0,5 e la massa del rimorchio mai superiore a 750 chilogrammi. Se il rimorchio è munito di un sistema di frenatura di servizio il rapporto potrà arrivare al valore 1 e addirittura, se la motrice è riconosciuta tecnicamente come "fuori strada", anche 1,5 (ma il rimorchio non potrà mai superare i 3.500 chilogrammi). In attesa dell'armonizzazione della direttiva 97/27/CE, tutto ciò non vale ancora per le motrici di categoria N1 (autocarri fino a kg 3.500), anche se molte Case costruttrici producono autoveicoli assolutamente simili tra loro e poi li inquadrano in M1 o in N1 secondo le esigenze: per gli N1 il rapporto di traino è fermo all'art. 219 (Appendice IV) del Regolamento del Codice della strada, cioè 0,8 se il rimorchio è dotato di un sistema di frenatura meccanico ad inerzia (vedi Tabella).
Naturalmente, rimane fermo il principio secondo cui può essere assegnata una massa rimorchiabile inferiore a quella ottenibile con il massimo rapporto di traino, se quel veicolo e/o il gancio di traino che esso monta hanno limitazioni di carattere costruttivo. Al tempo stesso, non si può ignorare la verifica del massimo carico verticale ammesso sulla sfera del gancio di traino: in sede di installazione del gancio deve essere apposta, in prossimità del gancio stesso, una targhetta adesiva che riporta quel valore determinato costruttivamente. Il rispetto del valore del massimo carico verticale sulla sfera è una condizione di grande importanza per la sicurezza dell'abbinamento. Dualmente, la carta di circolazione del rimorchio riporta il massimo valore di carico verticale trasmesso sul gancio. Lo storico DM 28.5.1985 prima richiamato, peraltro, non ha perso completamente di efficacia laddove indica regole dimensionali per l'abbinamento tra macchina e rimorchio, regole che hanno il valore di norme di comportamento e non già di dati costruttivi dei veicoli. Ricordiamo la larghezza del TATS, che può superare di 70 centimetri quella della motrice (arrotondamento ai 5 centimetri superiori); questa maggiore larghezza del rimorchio è attribuita solo al TATS (e non ad un generico rimorchio per trasporto specifico) e solo nell'abbinamento con un'autovettura o un autocaravan (cioè motrici della categoria M1). In ogni caso, la barca non può sporgere più di 30 centimetri per ogni lato rispetto ai bordi esterni delle luci di posizione posteriori del carrello, a condizione che a sporgere sia proprio lo scafo e non solo degli elementi difficilmente percepibili (pali, sbarre, lastre, etc.). In buona sostanza, le operazioni da effettuare in sede di abbinamento di una motrice con un TATS sono:
Naturalmente escluderemo di far sporgere posteriormente qualcosa di talmente pesante da far scaricare l'appoggio sulla sfera del gancio, condizione questa di pericolo sia per la frenata del complesso veicolare che per la stabilità dell'aggancio. Analogo errore verrebbe commesso se, usando impropriamente la barca come vano di carico per i bagagli al seguito, concentrassimo pesi verso la poppa, magari già appesantita dal motore. PAGINA: PRECEDENTE | SEGUENTE |
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