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Navigando tra le norme
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Tutta la normativa
per navigare sicuri
nei mari italiani

I testi dei principali provvedimenti normativi che regolano la nautica da diporto in Italia

Riepilogo sintetico degli adempimenti e delle scadenze annuali

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FACSIMILE

Per altre informazioni consultare la rubrica "Navigando tra le Norme" pubblicata mensilmente nella nostra Rivista. Per lo scambio di opinioni tra gli utenti è disponibile il nostro Forum

Pagina modificata il
2008/02/22 11:58

   GUIDA     NORME 

UNITA' DA DIPORTO

Il codice della nautica ha cambiato la fisionomia della nautica. E' stata soppressa la distinzione delle unità da diporto, in relazione al mezzo di propulsione. Le unità a motore, quelle a vela, anche se con motore ausiliario e i motovelieri hanno perduto il regime giuridico che le caratterizzava. Le unità in quest'ottica sono classificate dal costruttore e non più dalla legge in relazione al tipo di propulsore (vela o motore).

Secondo i principi fissati dalla novella, per unità da diporto si intende "ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto".

Sono quindi scafi di qualsiasi forma e dimensione (a remi, a vela, o a motore), destinati secondo la definizione di navigazione da diporto, a scopo sportivi e ricreativi dai quali esuli il fine di lucro. L'unità può essere utilizzata anche a fini commerciali, con contratti di locazione e noleggio, per l'insegnamento della navigazione da diporto e come unità appoggio dai centri di immersione (diving) per le immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo.

In relazione alla lunghezza, misurata secondo gli standard armonizzati, le unità da diporto sono denominate:

Nave da diporto:
unità con scafo di lunghezza superiore ai 24 m.

Imbarcazione da diporto:
unità con scafo di lunghezza compresa tra m. 10,00 e 24,00 m.

Natanti da diporto:

  1. unità a remi
  2. le unità con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10,00 m;

Novità per le unità che navigano nelle acque interne.

Il codice della nautica prevede che i proprietari di imbarcazioni da diporto mai iscritte o cancellate dai registri – perché secondo una vecchia interpretazione erano considerate natanti quando navigano permanentemente nelle acque interne - devono provvedere all'iscrizione nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice (termine scaduto il 14 dicembre 2005).


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