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SUPERYACHT #542
Giugno 2007

Articolo estratto dalla nostra omonima rivista trimestrale dedicata alle imbarcazioni più grandi e lussuose con fotografie, schede tecniche, articoli didattici, ultime notizie e novità dal mercato


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della nautica


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Articolo di
Andrea Petragnani Ciancarelli

L'EVOLUZIONE DEGLI STANDARD INTERNAZIONALI E L'INFLUENZA NEI CONTRATTI DEGLI YACHT

Seconda parte | Prima parte

Nell'articolo precedente abbiamo analizzato la presente tematica relativamente al contratto di yacht management, in questo articolo ci occuperemo degli effetti in termini di contratto di compravendita di yacht.

Fonte principale di tutti i contratti di compravendita degli yacht è il formulario internazionale in materia di vendita di nave derivante dal noto "Saleform 1995". Anche questo formulario viene adottato dal Documentary Comittee del BIMCO (The Baltic and International Maritime Council), la più autorevole organizzazione mondiale che dal 1956 si occupa della costante revisione di tutti i principali formulari marittimi. Tale uniformità in termini di applicazione concreta, la preparazione dei singoli contratti, determina certamente una facilitazione nei rapporti tra le parti coinvolte, in particolar modo allorquando i soggetti sono di diversa nazionalità.

Da un punto di vista del sistema giuridico a cui rinviare, si è soliti in tale materia predisporre nella parte conclusiva dell'accordo delle apposite clausole che rinviano ad una risoluzione arbitrale della lite. Nello specifico, considerando l'origine di cultura anglosassone di entrambe le parti, si è preferito il rinvio alla Corte Arbitrale Marittima di Londra. E la decisione di un rinvio "tecnico" per la risoluzione di una eventuale controversia, ha certamente il suo valore in termini di specifica competenza dell'organo giudicante.

E' noto che con il salire delle dimensioni dello yacht la generale distanza con il mondo marittimo mercantile si attenua. Ciò notoriamente deriva da un progressivo recepimento di norme, consuetudini e formalità di portata internazionale proprie del mondo marittimo maggiore. Ma resta certa comunque la consapevolezza da parte dei sottoscrittori dell'accordo, che l'organo giudicante sarà certamente competente in materia. La previsione quindi di un arbitrato tecnico consente diversi vantaggi sotto il profilo della speditezza della decisione, nonché della sua autorevolezza in termini di competenza specifica della materia.

Durante la fase precontrattuale, il periodo più importante in questa materia per quanto riguarda l'attività legale professionale, la previsione di una clausola arbitrale tecnica, facilita certamente la formazione di quella volontà contrattuale delle parti. Ciò perché, così come è accaduto nel caso di riferimento, con il venditore statunitense, il compratore dell'emisfero australiano e la barca in acque mediterranee, la certezza di un organismo tecnico terzo ed autorevole (la Camera di Londra), a cui il modello contrattuale di base rinviava, certamente ha contribuito alla stipula. Di altra rilevante importanza è stato coordinare le esigenze dei diversi registri con i documenti allegati al contratto, tanto di carattere tecnico che istituzionale o finanziario.

Fortunatamente in questo senso hanno contribuito in primis l'uniformità di lingua dei soggetti coinvolti, l'inglese, ma anche in particolar modo l'impostazione anglosassone comune per entrambe le bandiere coinvolte circa le regole di registrazione e di dismissione della bandiera, nonché per le altre formalità. Alla completa e piuttosto rapida definizione dell'accordo, hanno poi certamente contribuito la rapidità del sistema bancario americano per l'estinzione del finanziamento erogato nei confronti del venditore, ma anche nello stesso tempo una più omogenea interpretazione delle prassi marittime tra i due registri coinvolti.

Difatti, il sistema anglosassone prevede per sua natura per l'autentica dei documenti e delle dichiarazioni, un apparato profondamente basato sulla fiducia circa le dichiarazioni fatte dal cittadino, ma anche un'altrettanta formale disponibilità nell'iniziare ad operare da parte degli uffici preposti con i documenti inviati con i moderni sistemi telematici, ciò nell'attesa della documentazione in originale. Ma anche nella uniformità di riconoscimento dei documenti allegati necessari, dall'anglosassone Bill of Sale, fino a quei documenti attestanti la sicurezza dell'unità e delle sue dotazioni, il cui utilizzo è condiviso dai paesi di entrambe le bandiere coinvolte.

Certamente poi sono stati di assoluto riferimento quei principi di diritto internazionale privato circa la legge applicabile prendendo in considerazione la cittadinanza e nazionalità delle parti, persone fisiche e giuridiche, la bandiera di provenienza e del nuovo registro, ma anche il luogo o meglio le acque in cui si trovava l'unità al momento della vendita.

Si ritiene pertanto che la recente esperienza contrattuale abbia ancora una volta di più confermato l'importanza di un sistema di International Yachting Law, argomento su cui chi vi scrive da anni è impegnato per sensibilizzare anche gli organi istituzionali competenti. Ma sembra che fortunatamente qualche cosa in questo senso si stia muovendo. Non possiamo che augurarcelo.

Per ulteriori informazioni: www.petragnaniciancarelli.it.


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